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Art. 1 Costituzione, nome e sede giuridica

A norma dell’art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un’associazione denominata Picalciot con sede nel comune di Maggia.

Art. 2 Scopo

Scopo generale dell’Associazione Picalciot è di promuovere l’arrampicata su roccia, in tutte le sue forme (sportiva, multipitch, bouldering), in Vallemaggia e regioni limitrofe.

Art. 3 Beni e patrimoni

Il patrimonio iniziale dell’Associazione è costituito da una somma di fr.330.- , che verranno depositati su un conto intestato all’Associazione stessa, con firma collettiva di almeno due membri del Comitato. L’Associazione opera senza scopo di lucro. Eventuali utili non vengono versati ai soci ma vanno utilizzati per il perseguimento degli scopi.

Art. 4 Membri

Possono essere membri dell'Associazione persone fisiche e persone giuridiche interessate al perseguimento
degli scopi di cui all'art. 2 pagando la quota sociale.


L'appartenenza cessa:


• nel caso di persone fisiche mediante dimissione, esclusione o decesso;
• nel caso di persone giuridiche mediante dimissione, esclusione o scioglimento.


Dimissioni sono possibili per la fine dell'anno in forma scritta. Il Comitato radia i membri che non hanno
proceduto al pagamento della quota sociale dopo un richiamo. L'Assemblea può decretare l'esclusione di
membri per motivi validi.

Art. 5 Mezzi

Per il perseguimento della finalità, l’associazione dispone:

● dalle tasse sociali versate dai membri;

● da donazioni, lasciti e contributi volontari;

● da contributi in denaro o in natura da parte di enti o altre associazioni.

L’esercizio annuale ha inizio il 1°gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6 Responsabilità

L’Associazione risponde dei propri obblighi finanziari unicamente con il proprio patrimonio. È esclusa la responsabilità personale dei soci. L’Associazione non si assume nessuna responsabilità circa la qualità del materiale o della roccia degli itinerari di arrampicata aperti o finanziati. Inoltre non si assume nessuna responsabilità circa l’attualità, la correttezza, la completezza o la qualità delle informazioni fornite sul sito www.picalciot.ch .

Art. 7 Organi

Gli organi dell’Associazione sono:

● l’Assemblea sociale;

● il Comitato (da 3 a 7 membri);

● il revisore.

Art. 8 Assemblea

L’Assemblea è l’organo superiore dell’Associazione e si compone di tutti i soci attivi. L’Assemblea ordinaria è convocata annualmente dal Comitato entro la fine del mese di maggio mediante avviso scritto o elettronico recapitato con almeno 10 giorni di anticipo sulla data prevista e deve recare l’ordine delle trattande. L’Assemblea ordinaria è diretta dal presidente del giorno. Assemblee straordinarie possono essere convocate qualora il Comitato lo ritenesse necessario. L’Assemblea può deliberare soltanto sugli oggetti figuranti all’ordine del giorno, e qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

● nomina o revoca dei membri del Comitato, come pure del revisore;

● nomina o revoca del revisore;

● approvazione della gestione annuale, sentito il parere del revisore;

● determinazione della quota sociale;

● modifiche statutarie e scioglimento dell’Associazione;

In seno all’Assemblea ogni socio attivo ha diritto a un voto. Le decisioni sono prese per alzata di mano e con maggioranza semplice dei voti espressi, salvo decisioni diverse. La maggioranza dei due terzi dei soci presenti è necessaria in caso di modifica degli statuti o per lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 9 Comitato

Il Comitato è l’organo che cura gli interessi dell’Associazione. Esso è composto da 3 a 7 membri dei soci attivi tra i quali un presidente, un segretario e un cassiere. I membri di Comitato restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Il comitato rappresenta l’Associazione verso i terzi. La firma collettiva del presidente e di un membro del Comitato vincolano l’Associazione.

Al comitato spettano i seguenti compiti e competenze:

● nomina o revoca del presidente;

● nomina di un segretario e di un cassiere;

● distribuzione dei compiti tra i suoi membri;

● gestione dei beni e dei proventi dell’Associazione;

● esamina e delibera circa le richieste di finanziamento alla chiodatura di nuove falesie o al ripristino di vecchi itinerari;

● compete la responsabilità delle pubblicazioni del sito dell'Associazione;

● esecuzione delle risoluzioni votate dall’Assemblea dei soci.

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Art. 10 Revisori

Il revisore è nominato per un periodo di due anni, rinnovabile. Egli esamina i conti e la gestione dell’Associazione e riferisce all’assemblea.

Art. 11 Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deciso soltanto dai due terzi dei soci presenti in un’assemblea appositamente convocata.

In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto a associazioni senza scopo di lucro.

Art. 12 Approvazione

Questo statuto è stato approvato dall'assemblea costitutiva del 7 dicembre 2018 tenutasi a Coglio, ed è
stato aggiornato e approvato all'assemblea ordinaria tenutasi il 2 ottobre 2020 a Gordevio.

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